PERMESSI PER RIPOSO GIORNALIERO (EX ALLATTAMENTO)

dal FOGLIO BIANCO Riceviamo e pubblichiamo: Siamo venute a conoscenza del fatto che l’azienda continua a negare l’uso dei permessi per “riposo giornaliero” (ex allattamento) quando per il resto del turno si chiede di assentarsi con PAR e/o altri permessi fruibili ad ore. Per esempio, l’azienda fa difficoltà se il lavoratore padre o la lavoratrice madre chiede di fruire all’interno del turno di lavoro di  2 ore di allattamento e 6 di PAR o di altro tipo di permesso. Su questo  punto, è stata pubblicata di recente la sentenza del Giudice del Lavoro di Pisa, n.20/2016, sul ricorso con cui Michela Ruffa richiedeva precisamente […]
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dal FOGLIO BIANCO

Riceviamo e pubblichiamo:
Siamo venute a conoscenza del fatto che l’azienda continua a negare l’uso dei permessi per “riposo giornaliero” (ex allattamento) quando per il resto del turno si chiede di assentarsi con PAR e/o altri permessi fruibili ad ore.
Per esempio, l’azienda fa difficoltà se il lavoratore padre o la lavoratrice madre chiede di fruire all’interno del turno di lavoro di  2 ore di allattamento e 6 di PAR o di altro tipo di permesso.
Su questo  punto, è stata pubblicata di recente la sentenza del Giudice del Lavoro di Pisa, n.20/2016, sul ricorso con cui Michela Ruffa richiedeva precisamente che la Continental le riconoscesse l’utilizzo, in diversi casi, delle 2 ore di permesso richieste per allattamento, con il resto del turno coperto da altri permessi (PAR, ferie, permessi sindacali).
La sentenza dispone il riconoscimento del diritto all’utilizzo dei permessi di riposo giornaliero anche nelle giornate in cui il lavoratore si assenta per altri permessi chiesti per tutto il resto del turno ma non in coincidenza coi riposi. E’ escluso solo il caso in cui l’intera giornata sia stata richiesta dal lavoratore come PAR, ferie, ecc., o sia stata di assenza per sciopero.
Il diritto alla fruizione dei riposi giornalieri deve essere sempre rapportato all’orario di lavoro contrattuale e non a quello effettivamente svolto giornalmente, pertanto invitiamo i lavoratori interessati a:
1) fare per tempo e per iscritto la richiesta di fruizione dei riposi giornalieri, per usufruirne sin dal primo giorno del possibile rientro in azienda, ossia dal giorno successivo alla fine della maternità obbligatoria;
2) richiedere formalmente e per iscritto la fruizione di 6 ore di PAR o altro permesso con fruizione ad ore, nel caso abbiano necessità di assentarsi anche per il resto del turno;
3) riferirci qualsiasi forzatura o tentativo di non riconoscimento dei congedi metta in atto l’azienda.
Invitiamo  la FIOM provinciale e la RSU, che all’epoca in cui fu sollevata la questione non ritennero necessario aprire una vertenza sindacale, a esigere l’applicazione di questi diritti, che non devono essere  demandati ancora una volta  alla volontà e al coraggio dei singoli lavoratori.
21 luglio 2016
RSU   Silvia Cini  e  Giada Garzella
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