RETTE CASA DI RIPOSO

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Una nuova sentenza del TAR Veneto chiarisce ulteriormente in materia di rette a carico del paziente ricoverato in casa di riposo, affermando ancora una volta che l[k]integrazione va pagata dal comune di residenza e non dai parenti del soggetto. Molti comuni italiani, calcolano la retta tenendo conto dei redditi del paziente e dei suoi familiari, ai quali poi viene chiesta l[k]integrazione degli importi che le pensioni dei pazienti non sono in grado di coprire. Due sentenze del Consiglio di Stato (551 di gennaio e 1607 di marzo 2011) e ben 5 sentenze del Tar Veneto fanno rispettare il 4 comma dell[k]art. 6 della legge 328 del 2000 dove si dice che “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, preventivamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”.

Ci piacerebbe sapere cosa ne pensano gli assessori al sociale, innanzitutto dei comuni di Musile e di San Dona’, nell[k]attesa che si adoperino per garantire pieni diritti ai parenti di quei soggetti che usufruiranno del posto in casa di riposo. Sappiamo bene che i Comuni fanno di tutto per non applicare le sentenze adducendo motivazioni economiche e mancanza di fondi; ma e’ altrettanto vero che le Istituzioni pubbliche dovrebbero essere in grado di fare scelte politiche virtuose affinche’ i propri cittadini abbiano una vita dignitosa e per questo non devono sperperare il denaro pubblico in opere inutili e costose.

Alberto D[k]Andrea Marina Alfier

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